Alimenti per celiaci

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Alimenti per Celiaci

Gli alimenti per celiaci fanno parte della vita quotidiana delle persone intolleranti al glutine che devono sottostare ad una dieta gluten free, ma quali sono le norme di riferimento che riconoscono i prodotti senza glutine come tali? E quali le norme relative allo status di celiaco che consentono di ricevere gratuitamente i prodotti senza glutine?
La norma di riferimento per la produzione degli alimenti senza glutine (ed altri prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) è rappresentata dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modifiche. Tale Decreto Legislativo prevede che la produzione ed il confezionamento (art. 10) di prodotti senza glutine vengano effettuati in “stabilimenti autorizzati” dal Ministero della Salute. Inoltre i prodotti sono soggetti a “notifica di etichetta” ai sensi dell’art. 7 della norma di cui sopra.

Sempre la stessa norma prevede che solo gli alimenti prodotti presso stabilimenti autorizzati e sottoposti a procedura di notifica di etichetta possono riportare sulla confezione l’indicazione “dietetico” (art. 4) e nel nostro caso ad esempio la scritta “senza glutine”.

Pertanto la presenza di tale dicitura implica sempre e necessariamente Autorizzazione e Notifica Ministeriale.

Come riportato nel sito web del Ministero nella sezione dedicata ai prodotti senza glutine (CLICCA QUI PER GUARDARE)

“la procedura di notifica si conclude con una nota formale di assenso da parte dell’Ufficio, che viene trasmessa alle imprese e alle regioni interessate. La chiusura della procedura equipara il relativo prodotto a quelli già inclusi nel Registro Nazionale, in attesa della pubblicazione dell’aggiornamento dello stesso”.

ART. 1
Ambito di applicazione

1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:

  • A - malattie metaboliche congenite;
  • B - fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
  • C - morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

ART. 2
Accertamento e certificazione

  1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.
  2. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, e' accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato.
  3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in relazione all'eta'. I centri di riferimento adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'eta'.
  4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' con le quali i soggetti di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti eseguiti alle aziende unita' sanitarie locali di appartenenza degli assistiti.
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